LEGITTIMA
DIFESA: proposta di legge di iniziativa popolare IDV
Si firma presso il Comune di residenza
entro il 25 Maggio
2016.
“Misure
urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa
legittima”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale numero 40 del 18
febbraio 2016
Qualcuno
erroneamente la ha chiamata "referendum" e su questo equivoco i siti
di alcuni importanti organi di stampa a livello nazionale si sono
premurati di definirla una "Bufala" (almeno nei titoli degli
articoli) ... una operazione di disinformazione che è meglio non
commentare.
Invece si tratta di una iniziativa molto importante che ad oggi ha
già
abbondantemente superato il numero di 50.000 firme richieste
perché la proposta di legge venga presentata in
Parlamento. Tante più saranno le firme tanto maggiore sarà il peso
politico dell'iniziativa.
In breve questi sono gli articoli che la proposta di legge vuole
modificare:
Art. 614 Codice Penale (Violazione di Domicilio): allo stato
attuale la pena massima è di 5 anni cosa che fa entrare questo reato
nella lunga lista di quelli "depenalizzati" dall'attuale governo.
Reati per cui l'azione penale non è più obbligatoria ove non vi
siano aggravanti o precedenti penali (che non vuol dire non aver mai
commesso reati ma non essere mai stati "pizzicati")
La proposta di legge vuol portare a 6 anni la pena massima in modo
da rendere obbligatoria l'azione penale; rendere il reato
perseguibile d'ufficio (ora è su querela di parte)
Inoltre si vuole aggiungere questo importantissimo comma: “Colui
che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti
non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subìto in
occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma”
Questo metterebbe fine alle incresciose situazioni in cui le vittime
si sono trovate a dover risarcire gli aggressori. (oltre ai casi
clamorosi della cronaca recente si può ricordare quello del ladro
introdottosi furtivamente in una abitazione che chiese i danni per
essere stato morso dal cane del derubato)
Art. 55 Codice Penale (Eccesso colposo di legittima
difesa): si vuole aggiungere il seguente paragrafo: “Non
sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è
diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei
beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma
dell’articolo
52 C.P.
”.
per saperne di più :
http://www.italiadeivalori.it/tutela-domicilio-e-legittima-difesa/
Modulo con testo della proposta
E-book sulla proposta
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