LEGITTIMA DIFESA: proposta di legge di iniziativa popolare IDV
Si firma presso il Comune di residenza
entro il 25 Maggio 2016. “Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale numero 40 del 18 febbraio 2016

Qualcuno erroneamente la ha chiamata "referendum" e su questo equivoco i siti di alcuni importanti organi di stampa a livello nazionale si sono premurati di definirla una "Bufala" (almeno nei titoli degli articoli) ... una operazione di disinformazione che è meglio non commentare.
Invece si tratta di una iniziativa molto importante che ad oggi ha già abbondantemente superato il numero di 50.000 firme  richieste  perché la proposta di legge venga presentata in Parlamento. Tante più saranno le firme tanto maggiore sarà il peso politico dell'iniziativa.
In breve questi sono gli articoli che la proposta di legge vuole modificare:
Art. 614 Codice Penale (Violazione di Domicilio): allo stato attuale la pena massima è di 5 anni cosa che fa entrare questo reato nella lunga lista di quelli "depenalizzati" dall'attuale governo. Reati per cui l'azione penale non è più obbligatoria ove non vi siano aggravanti o precedenti penali (che non vuol dire non aver mai commesso reati ma non essere mai stati "pizzicati")
La proposta di legge vuol portare a 6 anni la pena massima in modo da rendere obbligatoria l'azione penale; rendere il reato perseguibile d'ufficio (ora è su querela di parte)
Inoltre si vuole aggiungere questo importantissimo comma: “
Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subìto in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma
Questo metterebbe fine alle incresciose situazioni in cui le vittime si sono trovate a dover risarcire gli aggressori. (oltre ai casi clamorosi della cronaca recente si può ricordare quello del ladro introdottosi furtivamente in una abitazione che chiese i danni per essere stato morso dal cane del derubato)
Art. 55 Codice Penale  (Eccesso colposo di legittima difesa): si vuole aggiungere il seguente paragrafo: “
Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell’articolo 52 C.P. ”.

per saperne di più :

http://www.italiadeivalori.it/tutela-domicilio-e-legittima-difesa/

Modulo con testo della proposta

E-book sulla proposta